Qualità del servizio

Aemme Linea Distribuzione, in attuazione agli obblighi previsti dalla delibera 574/2013/R/gas, Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, in fase di effettuazione delle prestazioni, opera nel rispetto di livelli specifici di qualità (riferiti a singole prestazioni) e di livelli generali di qualità (riferiti al complesso delle prestazioni). In particolare, nel caso di non rispetto dei livelli specifici di qualità , per cause diverse dalla forza maggiore o per responsabilità di terzi o del Cliente stesso, Aemme Linea Distribuzione provvederà ad erogare al Cliente un indennizzo automatico.

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITA' COMMERCIALE

1. Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione

Tabella E – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione

Indicatore

Livello specifico

Tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 40, per l’esecuzione di lavori semplici

 15 giorni lavorativi

Tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 40, per l’esecuzione di lavori complessi

 30 giorni lavorativi

Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 41

 10 giorni lavorativi

Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all’Articolo 43

 10 giorni lavorativi

Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all’Articolo 44

 5 giorni lavorativi

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all’Articolo 45

 2 giorni feriali

Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità di cui al comma 43.5

 2 giorni feriali

Tempo massimo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale di cui all’articolo 46

 20 giorni lavorativi

Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all’articolo 47

 5 giorni lavorativi

Tempo massimo di verifica della pressione di fornitura di cui all’Articolo 48

 10 giorni lavorativi

Tempo massimo di ripristino del valore conforme della pressione di fornitura di cui all’articolo 49

 1 giorno solare

Fascia di puntualità per appuntamenti di cui all’Articolo 52 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all’Articolo 54)

 2 ore

Tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile di cui all’articolo 53

 Per tipologia di cliente secondo l’articolo 14, comma 14.1, del TIVG

 
2. Livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione
 

Tabella L – Indennizzi automatici base per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità

Indicatore

Livello

generale

Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi di cui all’Articolo 42

 90%

Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relativi al servizio di distribuzione comunicate entro il tempo massimo di 30 giorni solari di cui all’Articolo 50

 95%

INDENNIZZI AUTOMATICI

1. Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità

Tabella L – Indennizzi automatici base per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità

 

Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G6

Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G10 alla classe G25

Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40

Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 40, per l’esecuzione di lavori semplici

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 40, per l’esecuzione di lavori complessi

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 41

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all’Articolo 43

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all’Articolo 44

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all’Articolo 45

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancata rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità di cui al comma 43.5

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale di cui all’articolo 46

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all’articolo 47

 euro 35,00

 euro 70,00

 euro 140,00

Mancato rispetto del tempo massimo per la verifica della pressione di fornitura di cui all’Articolo 48

 euro 35,00

 

Gli indennizzi automatici base sono definiti, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella L, e, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  • se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
  • se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
  • se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

 

2. Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

Il distributore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualità sia riconducibile ad una delle seguenti cause:

  • cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  • cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza del cliente ad un appuntamento concordato con il Distributore per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

Il Distributore non è tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.

Qualora il cliente richieda che l'appuntamento posticipato sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, il Distributore non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto della fascia di puntualità .

 

RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Si rende disponibile ai clienti il modulo di reclamo e di richiesta di informazioni.
Il modulo, compilato in modo chiaro e leggibile, potrà essere inviato tramite posta, fax o e-mail al seguente recapito:

Aemme Linea Distribuzione 
Via per Busto Arsizio n. 53 - 20025 Legnano (MI)
Fax. 0331 594287
e-mail: info@aemmelineadistribuzione.it